SCIA, CILA per le pratiche edilizie: cosa sono e a cosa servono?

Tecnicamente si fa menzione di titoli abilitativi per vari lavori edilizi, in pratica si tratta di “chiedere i permessi” prima di un intervento edilizio particolare di ristrutturazione o di lavori edilizi di diverso tipo.

È fondamentale, per chi si accinge a fare determinati lavori edilizi nella propria abitazione, conoscere quale iter essi richiedano, al fine di rivolgersi al professionista giusto.

La complessità delle norme in edilizia non facilita sicuramente la comprensione delle procedure da seguire per effettuare un lavoro nella propria abitazione e ciò può mettere alla prova la pazienza dei cittadini, facilmente confondibili e ostacolabili di fronte a pratiche burocratiche del genere.  Come se non bastasse norme, moduli e documentazione da presentare cambiano a seconda della Regione o del Comune.

Cosa sono la CILA e la SCIA?

CILA = Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

SCIA Segnalazione Certificata d’Inizio Attività

Sono entrambi “regimi amministrativi” utili alla legittimazione di interventi edilizi, attraverso i quali il titolare dell’immobile (proprietario, affittuario, amministratore, detentore dell’immobile, ogni altra persona che possa fare valore un diritto reale sull’immobile), comunicano/segnalano al Comune di appartenenza dell’immobile, l’inizio di un attività edilizia, indicando i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

In entrambe le circostanze è necessario avvalersi dell’operato di tecnico abilitato alla progettazione edile (geometra, ingegnere, architetto, perito edile) regolarmente iscritto al proprio ordine di appartenenza, il quale ha il compito di “asseverare” (cioè garantire con valenza ufficiale) la conformità delle opere previste in progetto rispetto alla normativa di settore sia nazionale che locale.

Tale adempimenti devono essere sempre predisposti  e depositati prima dell’inizio effettivo dei lavori, accompagnati dagli elaborati progettuali predisposti dal professionista (elaborato grafico di progetto, relazione tecnica, foto delle parti oggetto d’intervento, ed altri più specifici variabili caso per caso ) e ad eventuali atti di assenso necessari ad eseguire l’intervento edilizio (se p.e. l’immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico e le opere previste in progetto incidono sull’esteriorità dell’edificio, occorre acquisire preventivamente  l’autorizzazione paesaggistica).

Ecco uno schema di riepilogo sulle norme burocratiche da seguire per poter avviare dei lavori a casa:

ATTIVITÀ LIBERA

  • Manutenzione ordinaria per opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
  • Ristrutturazione edilizia semplice o leggera per opere come il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’emissione e la modifica di nuovi elementi ed impianti a patto che non si aumenti il volume complessivo, non si modifichi la sagoma di edifici vincolati, non vi siano mutamenti d’uso.
  • Installazione di pompe di calore di potenza termina utile nominale inferiore a 12 kw.
  • Eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.

SCIA

  • Ristrutturazione pesante per opere che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici.
  • Manutenzione straordinaria pesante per interventi edilizi per conservare l’edificio e assicurarne la funzionalità quali il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio.

CILA

  • Restauro e risanamento conservativo leggero per interventi di ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso.
  • Manutenzione straordinaria leggera per opere necessarie a sostituire parti di edifici non alterando però la volumetria complessiva degli edifici e senza che vi siano mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso.

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